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Statuto
Art. 1 Denominazione E' costituita un’associazione senza scopo di lucro denominata “Ri-Creazione ONLUS” che in seguito sarà denominata l’associazione. Art. 2 Sede L'associazione ha sede a Milano, via Bartolini n. 25. L’Associazione opera principalmente nella regione Lomabardia. Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell’ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre città. Art. 3 Durata La durata dell’associazione è illimitata. Art. 4 Scopo L'associazione è apartitica, non ha carattere politico, opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale e si attiene ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali. L’Associazione opera ricorrendo prevalentemente all’apporto volontario dei soci ed ha per scopo precipuo l’elaborazione, la promozione e la realizzazione di iniziative socio educative, culturali e di sostegno a soggetti con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) e alle loro famiglie. Per perseguire gli scopi sociali l'Associazione in particolare si propone di: - promuovere attività quali corsi di informatica, doposcuola per bambini e ragazzi, attività di supporto alla riabilitazione, incontri di sostegno psicologico, volti a migliorare sempre le capacità dei soggetti coinvolti; - favorire attività socioculturali quali opportunità di riflessione e confronto e favorire momenti di aggregazione e socializzazione sia fra genitori sia fra i ragazzi con DSA; - offrire attività di cooperazione e di sostegno alle famiglie nel relazionarsi con le problematiche inerenti i DSA; - promuovere iniziative rispondenti alle esigenze dell’utenza; - promuovere l’educazione civica nei bambini e nei giovani con Disturbi Specifici d’Apprendimento; - facilitare l’accesso alle attività dell’Associazione alle persone in situazione di disagio economico. L’associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad esclusione di quelle ad esse direttamente connesse. L'associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali e politiche. L’associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati. Art. 5 Organi dell’Associazione Gli organi dell'associazione sono: - l'Assemblea dei soci: - il Presidente; - il Consiglio direttivo; - i Revisori dei conti; - il Collegio dei Probiviri. Tutte le cariche sociali sono svolte gratuitamente. Art. 6 Soci L'associazione Ri-Creazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. Sono soci dell’associazione coloro che hanno costituito l’atto di costituzione e il presente statuto (soci fondatori) e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo (soci ordinari). Il Consiglio Direttivo può accogliere anche l’adesione di “sostenitori” che forniscono un sostegno economico o professionale alle attività dell’associazione, nonché proporre all’Assemblea dei soci la nomina di “soci onorari” che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell’associazione. Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l’adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato dall’istituzione interessata. Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri. Per essere ammesso a socio il richiedente deve presentare domanda scritta, nella quale dichiara di accettare senza riserve lo Statuto, sulla quale decide il Consiglio Direttivo. La qualità di socio si realizza con l’iscrizione nel Libro dei soci, salvo deliberazione contraria motivata dal Consiglio direttivo. Entro trenta giorni dalla comunicazione è ammesso ricorso al Collegio dei probiviri, se nominato, o all’assemblea dei Soci. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell’associazione. Art. 7 Diritti e obblighi degli associati Tutti i soci in regola con i versamenti delle quote, se dovute, godono dei seguenti diritti: - Diritto di partecipare alle assemblee; - Diritto di voto; - Diritto di essere eletti alle cariche sociali; - Diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell’Associazione; - Diritto di partecipare alle attività ed alle iniziative promosse dall’Associazione; - Diritto di godere dei servizi e dell’assistenza erogati dall’associazione; - Diritto al rimborso di eventuali spese effettivamente sostenute e documentate; - Diritto di recesso ai sensi dell’art.8. Tutti i soci hanno il dovere di rispettare i seguenti obblighi: - obbligo di rispettare i principi di correttezza, solidarietà, buona fede, onestà e rigore morale; - obbligo di osservare il rispetto delle norme statutarie e regolamentari e degli atti deliberati dagli organi dell’Associazione; - obbligo di versare il contributo stabilito dal Consiglio Direttivo. Articolo 8 Perdita della qualità di Socio Il socio può recedere dalla associazione in qualsiasi momento. La qualità di socio si perde nei seguenti casi: - Decesso; - Dimissioni: ogni socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento tramite una comunicazione scritta da recapitare alla sede o anche tramite fax o e-mail; tale recesso avrà decorrenza immediata. - Espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, e previo parere favorevole della maggioranza dei probiviri, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente Statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Nel caso in cui non sia stato nominato il Collegio dei Probiviri sarà necessario il parere favorevole dell’Assemblea dei soci. Il mancato versamento della quota associativa annuale nel termine fissato dal regolamento verrà interpretato dall’Associazione come notifica della volontà del socio di recedere dal novero dei partecipanti. Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa. Articolo 9 Patrimonio Il patrimonio dell'Associazione è costituito: a) da beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’associazione; b) da eventuali fondi di riserva; c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio. Le entrate dell’associazione sono costituite: a) dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo; b) dai contributi concessi da enti e privati; c) dai frutti e dalle rendite di beni e valori appartenenti all’Associazione, nonché dai proventi dell’eventuale alienazione di essi; d) dai contributi erogati dall’Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti locali in seguito a convenzioni con essi sottoscritte o a progetti presentati e finanziati; e) da ogni altro contributo compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione; f) da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative); g) da contributi di organismi internazionali; h) da altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’Associazione. L'ammontare della quota sociale verrà determinata ogni anno dal Consiglio Direttivo. Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione salvo che non siano stati erogati per una finalità particolare. Anche nel corso della vita dell'Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni. L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini. L’Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente. I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dall’Associazione. Articolo 10 Esercizi Finanziari L'esercizio finanziario si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Per ciascun esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo con la situazione patrimoniale ed il rendiconto economico, che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro e non oltre il 30 (trenta) giugno successivo. Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse. Oltre a riportare la situazione economico/patrimoniale dell’associazione, deve riportare dati relativi all’attività della associazione ed indicatori qualitativi delle prestazioni svolte. Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i 15 (quindici) giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato. Inoltre sarà trasmesso via e-mail a tutti i soci che ne avranno comunicato l’indirizzo almeno 10 (dieci) giorni precedenti la seduta. Art. 11 Assemblea dei soci L’assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto. L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti: - elegge il Consiglio direttivo il Collegio dei revisori e il Collegio dei Probiviri; - approva il programma e il preventivo economico per l’anno successivo; - approva la relazione di attività e il rendiconto economico dell’anno precedente; - approva il regolamento interno. L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione. All’apertura di ogni seduta l’assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale. Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati. In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti; la seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. L’assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e con il voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Ogni socio, purché maggiore di età, ha diritto di voto in assemblea. Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea da altro socio munito di regolare delega; ciascun socio non potrà essere portatore di più di una delega. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o in sua assenza dal vice Presidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa Assemblea. Le funzioni di segretario sono svolte da persona nominata dall'Assemblea. I verbali dell'Assemblea saranno redatti dal segretario e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso. Le decisioni prese dall’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i Soci sia dissenzienti che assenti. Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente. La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all’albo della sede almeno 15 (quindici) giorni prima della data dell’assemblea e tramite e-mail ai soci che ne hanno comunicato l’indirizzo almeno 30 (trenta) giorni prima della convocazione stessa. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale e deve utilizzare come metodo che permetta la ricezione da parte di tutti che ne hanno comunicato l’indirizzo almeno 30 (trenta) giorni prima della delibera stessa. Art. 12 Consiglio direttivo L'amministrazione della Associazione è affidata al Consiglio Direttivo, composto da un numero variabile da tre a nove membri. L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti. Il Consiglio elegge tra i soci componenti il Presidente e il Vice Presidente. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall'Assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali. Al Consiglio Direttivo compete inoltre il compito di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente, di predisporre il bilancio dell'Associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea, di stabilire le quote annuali dovute dai soci. Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici. Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso. Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso. La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'Associazione. Le funzioni di segretario sono svolte da persona designata da chi presiede la riunione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e da affliggere all’albo dell’Associazione e da inviare tramite e-mail ai soci che ne hanno comunicato l’indirizzo almeno un mese prima della riunione stessa. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi. Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il Socio o Soci che nell'ultima elezione Assembleare seguono nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni. In caso di dimissioni della maggioranza di componenti il Consiglio, tutto il Consiglio decadrà e si dovrà provvedere alle nuove nomine. Ogni variazione nella composizione del Consiglio Direttivo deve essere comunicata all'Assemblea alla prima riunione. Il consiglio direttivo può essere revocato dall’assemblea con la maggioranza di 2/3 (due terzi) dei soci. Art. 13 Il Presidente Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci. Il Presidente assume nell’interesse dell’Associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d’urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile. Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell’Associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Consiglio Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione. In particolare compete al Presidente: • predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell’Associazione; • redigere la relazione consuntiva annuale sull’attività dell’Associazione; • vigilare sulle strutture e sui servizi dell’Associazione; • determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l’Associazione e gli associati; • emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell’Associazione. Per i casi d’indisponibilità ovvero d’assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente lo stesso e’ sostituito dal Vice Presidente. Di fronte agli aderenti, ai terzi ed ai pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell’assenza per impedimento del Presidente. Art. 14 Rappresentanza La rappresentanza legale dell'Associazione spetta a tutti gli effetti al Presidente ed in caso di assenza od impedimento al Vice Presidente. Il Presidente potrà delegare, per il compimento di determinati atti o categorie di atti, un altro Consigliere o nominare Procuratori. Art. 15 Il Collegio dei revisori L’Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre componenti effettivi, scelti anche tra i non aderenti e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio a seguito di dimissioni devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Il Collegio: - elegge tra i suoi componenti il Presidente; - esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti; - agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente; - riferisce annualmente all’assemblea con relazione scritta e trascritta nell’apposito registro di revisori. L’appartenenza al Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale. Il Collegio dura in carica tre anni. Art. 16 Controversie e Collegio dei Probiviri L’Assemblea può eleggere un Collegio dei Probiviri costituito da tre componenti effettivi, scelti anche tra i non aderenti. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio a seguito di dimissioni devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Il Collegio: ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l’associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi. giudica ex bono et equo senza formalità di procedura e il suo lodo è inappellabile. L’appartenenza al Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale. Il Collegio dura in carica tre anni. Art. 17 Scioglimento dell’Associazione Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazione non lucrative di utilità sociale con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Art. 18 Norme applicabili Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in materia. |